La legge di stabilità 2020 n.160 del 27 dicembre 2019 ha abrogato l’iperammortamento e il superammortamento sostituendoli con un credito di imposta beni strumentali.
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Il credito d’imposta del 10% (beni materiali ordinari) è riconosciuto anche agli esercenti di arti e professioni.
Sono ammissibili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, contemplati in apposito elenco, effettuati:
Gli investimenti ammissibili devono rientrare in una delle seguenti categorie:
L’agevolazione è costituita da un credito d’imposta dal valore differente a seconda della tipologia di acquisto ed è così suddivisa:
Beni strumentali materiali come da Allegato A (vedi PDF) interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica:
→ 50% del valore complessivo (fino al limite di € 2,5M)
→ 30% del valore complessivo in eccedenza a € 2,5M (fino al limite di € 10M)
Beni strumentali immateriali e servizi digitali come da Allegato B (vedi PDF):
→ 20% del valore complessivo (fino al limite di € 700k)
Beni strumentali materiali diversi da quelli ricompresi nell’ Allegato A e non interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica:
→ 10% del valore complessivo (fino al limite di € 2M)
BENI ESCLUSI:
Il credito maturato sarà fruibile in compensazione fiscale in F24 in 3 anni in 3 quote annuali paritetiche.
Per gli investimenti il cui valore superiori 300.000 € è necessaria, per ogni singolo bene acquisito, una perizia tecnica anche non giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispetti albi professionali.
Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5.000.000 di € è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.
NB.
AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL CREDITO È NECESSARIO L’ESPRESSO RIFERIMENTO IN FATTURA, E NEGLI ALTRI DOCUMENTI RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DEI BENI, DELLA NORMA AGEVOLATIVA, OVVERO:
“Spesa di euro……… realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 1 commi da 1054 a 1058 della Legge n. 178 del 30/12/2020”
Con successivo chiarimento l’Agenzia delle Entrate specifica le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti sprovvisti di dicitura.
FORMATO CARTACEO:
è consentita l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di timbro.
FORMATO ELETTRONICO:
è consentita l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di timbro. In alternativa alla scrittura indelebile, è consentita al beneficiario l’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.